
Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Approfondimenti
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
- per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
Il canone unico patrimoniale e mercatale si paga tramite il sistema PagoPA
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Il Decreto legge 22/03/2021, n. 41, convertito con Legge 21/05/2021, n. 69, ha prorogato al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico previsto per le occupazioni su area pubblica o privata ad uso pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio con strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle seguenti attività:
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ossia ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari
- esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di trattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari.
Il decreto conferma anche l’esonero fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico per:
- e occupazioni dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi
- le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.
Nel caso di impianto pubblicitario visibile da suolo pubblico, il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.
Successivamente, il Comune o il soggetto gestore emetteranno relativo avviso di pagamento del canone unico patrimoniale tramite apposito bollettino PagoPA.
A seguito del riscontro di avvenuto pagamento del tributo, l'Ente preposto rilascerà conseguente atto autorizzativo.
La presentazione del modulo sottostante a Ge.Se.M. S.r.l. è sempre obbligatoria esclusivamente in caso di dichiarazione di variazione di impianto pubblicitario non visibile da suolo pubblico. (Esempio: interno centri commerciali, interno centri sportivi, all'interno di un'area industriale privata, ecc.).
Al seguente link puoi consultare i codici delle insegne e delle pubblicità: